Art. 39.
(Norma transitoria).

      1. Salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni

 

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del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2.
      2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 19, 20, comma 1, 24 e 29 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.